Tempi di guida mezzi pesanti Catania
Tempi di Guida
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ORARI GUIDA E RIPOSO DEGLI AUTISTI
Al fine di evitare la sottrazione di 2 punti alla patente per le violazioni previste dal Codice della Strada, forniamo i seguenti chiarimenti riferiti al rispetto dell’ ORARIO DI GUIDA per gli autisti delle imprese di Autotrasporto, disciplinato dall’art. 174 del Codice della Strada e dal Regolamento CEE n° 561/2006 ed entrato in vigore l’11 aprile 2007.
Orario di Guida Giornaliero
Max 9 ore giornaliere.
Deroga di 10 ore giornaliere, al massimo 2 volte alla settimana, dal martedì al giovedì, ma non adiacenti tra loro.
Orario di guida settimanale
L’orario settimanale va dalle ore 00,00 del Lunedì e termina alle 24,00 della Domenica.
Il limite è imposto nel periodo di 2 settimane consecutive, che non deve superare le 90 ore.
Tempi d’interruzione alla guida
Sono i brevi periodi di pausa dedicati al riposo durante il quale è assoluto divieto svolgere altre attività lavorative.
Dopo un periodo di 4,5 ore consecutive, si possono effettuare:
- una pausa da 45’, oppure;
- 2 pause, la prima obbligatoriamente di 15’ (o superiore) e una seconda pausa di 30’ (o superiore)
Ogni sosta di durata inferiore non viene considerata pausa.
Riposo giornaliero regolare
Ogni riposo ininterrotto di 11 ore.
È possibile ridurlo a 9 ore per un massimo di 3 volte nell’arco di una settimana, senza l’obbligo di compensarle.
Riposo giornaliero ridotto
Riposo frazionato a 12 ore in totale suddividendole al massimo in due periodi:
- il primo deve essere di almeno 3 ore;
- il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni.
Si riconosce la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di 3 volte nell’arco di una settimana.
I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale. Ovvero per ogni 24 ore deve essere effettuato un periodo di riposo normale o ridotto.
Riposo giornaliero per multipresenza
Per multipresenza si intende un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo settimanale. È necessaria la presenza a bordo del veicolo almeno 2 conducenti.
Per la prima ora di multipresenza la presenza del conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.
9 ore a conducente nell’arco di 30 ore.
Riposo settimanale
È ogni periodo di riposo di almeno 45 ore.
Nel corso di 2 settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
- La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale.
- I riposi a compensazione devono essere attaccati ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
- In trasferta i periodi di riposo possono essere effettuati nel veicolo purché attrezzato ed in sosta.
- Se il riposo settimanale cade tra due settimane, esso può essere conteggiato in una sola di esse, ma non in entrambe.
Nota Bene:
Il disco è individuale, e va collocato sui veicoli che l’autista guida.
- Il disco deve essere collocato all’inizio e tolto alla fine del viaggio.
- I dischi vanno conservati a bordo del veicolo (vanno conservati per eventuali controlli, quelli della settimana in corso, ed i dischi dei 15 giorni lavorativi precedenti in cui l’autista ha effettuato viaggi).
- Le sanzioni per superamento dei periodi di guida o mancata pausa o mancata osservanza dei riposi variano da € 143 a € 570; inoltre, vi sarà la perdita di due punti dalla patente.
Nel caso l’autista, a seguito della intimazione da parte degli organi di polizia stradale di proseguire il viaggio ed effettuare i prescritti periodi di riposo in luogo adeguato, trasgredisca tale prescrizione, e venga verificato e colto in tale trasgressione, viene punito:
- con la pena accessoria del ritiro della patente e della carta di circolazione
- con la sanzione pecuniaria da 1.685,00 a 6.741,00 euro.
Tempi di guida sintetica
| Periodo | Regola Base | Alternativa |
|---|---|---|
| Guida ininterrotta | Massimo 4 ore e 30 minuti | Nessuna |
| Interruzione di guida | Minimo 45 minuti | Due interruzioni: una da 15 minuti e una da 30 minuti |
| Periodo di guida giornaliera | Massimo 9 ore | 10 ore (2 volte a settimana) |
| Giorni consecutivi di guida | Massimo 6 ore | Nessuna |
| Guida su 1 settimana consecutiva | Massimo 56 ore | Nessuna |
| Guida su 2 settimane consecutive | Massimo 90 ore | Nessuna |
| Riposo quotidiano | Minimo 11 ore consecutive | Un periodo di 3 ore ininterrotto + 9 ore ininterrotte |
| Riposo settimanale | Almeno 45 ore |
Nel caso di due settimane consecutive è concesso:
|
Tempi di guida sintetica
| PERIODO | REGOLA BASE | ALTERNATIVA |
|---|---|---|
| Guida ininterrotta | Massimo 4 ore e 30 minuti | Nessuna |
| Interruzione di guida | Minimo 45 minuti | Due interruzioni: una da 15 minuti e una da 30 minuti |
| Periodo di guida giornaliera | Massimo 9 ore | 10 ore (2 volte a settimana) |
| Giorni consecutivi di guida | Massimo 6 ore | Nessuna |
| Guida su 1 settimana consecutiva | Massimo 56 ore | Nessuna |
| Guida su 2 settimane consecutive | Massimo 90 ore | Nessuna |
| Riposo quotidiano | Minimo 11 ore consecutive | Un periodo di 3 ore ininterrotto + 9 ore ininterrotte |
| Riposo settimanale | Almeno 45 ore | Nel caso di due settimane consecutive è concesso: – un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore) – e un periodo di riposo settimanale ridotto (24 ore) La riduzione deve essere compensata con un tempo di riposo equivalente, preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. |
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